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L'opportunità dell'azione legale

Uno dei primi cruciali esami, nei casi di risarcimento danni da malasanità, che l’avvocato si trova a dover superare, è quello che riguarda l’opportunità dell’azione giudiziale.

Tale esame preliminare della vicenda è di particolare importanza, al fine di salvaguardare l’assistito (danneggiato) da azioni temerarie e rischiose.

la natura della prestazione sanitaria: l’obbligazione di mezzi 

Bisogna tener presente che il medico e/o la struttura ospedaliera hanno (salvo alcune eccezioni – vedi Chirurgia Estetica), nei confronti del paziente, una obbligazione di mezzi, non di risultato, il che naturalmente è un aspetto sostanziale da valutare ai fini di un’azione prudente.

Nell’obbligazione di mezzi, infatti, ciò che rileva è l’attività svolta dal sanitario che, se corretta, non potrà essere censurata anche in caso di mancato risultato sperato, qualora inevitabile. L’obbligazione di mezzi è, quindi, quella a cui il medico e/o la struttura ospedaliera devono adempiere, ossia tenere un comportamento corretto dal punto di vista professionale: osservare la diligenza richiesta dalle raccomandazioni scientifiche, così da non incorrere nella fattispecie di errore medico.

Non sussiste quindi obbligo sanitario di risultato, il cui mancato conseguimento non genera automaticamente inadempienza, bensì obbligo di corretto espletamento dell’operato professionale finalizzato alle cure più appropriate per il paziente.

La responsabilità sanitaria, dunque, emerge in caso di violazione dell’art. 1176 c.c., che sancisce un preciso dovere, in capo al professionista (medico o struttura sanitaria), di “diligenza del buon padre di famiglia”.  Questa diligenza “deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
Altro aspetto rilevante nel valutare prudentemente l’azione di risarcimento danni per colpa medica è rappresentato dalla sussistenza delle prove a sostegno della domanda.

L’orientamento della prevalente giurisprudenza, fino a qualche anno fa, considerava il rapporto, sia tra paziente e medico, sia tra paziente e Struttura sanitaria, di natura tipicamente contrattuale, con la conseguenza che gravava sul paziente dimostrare il danno ed il nesso causale tra lo stesso e l’evento censurato, mentre gravava sul medico e/o sulla Struttura sanitaria l’onere di dimostrare la correttezza del proprio comportamento.

La nuova disciplina (L. 24/2017 – cd. Gelli-Bianco), in tema di responsabilità sanitaria, distingue il rapporto che si instaura tra Struttura sanitaria (pubblica o privata che sia) e paziente, cui attribuisce natura contrattuale, da quello che si instaura tra sanitario e paziente, cui, viceversa, attribuisce (considerate alcune eccezioni – vd. interventi estetici) natura excontrattuale, con tutte le conseguenze del caso anche in tema di onere della prova.

 

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