Visto l’alto numero di casi di malasanità che continua a registrarsi dal nord al sud del Paese, nel tempo sono state adottate numerose misure dal punto di vista medico e legale. Tra queste, bisogna annoverare il sempre più frequente ricorso, in ambito di responsabilità sanitaria, all’accertamento tecnico preventivo (ATP). Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio e come si procede.
L’accertamento tecnico preventivo, introdotto con l’articolo 696 bis c.p.c., è un procedimento giudiziale di natura speciale non cautelare che consente un’istruzione preventiva, ossia che precede l’eventuale fase giudiziale di merito. Tale procedimento ha avuto sempre maggiore applicazione nell’ordinamento giudiziario e, particolarmente, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017 (cd. Gelli/Bianco), in ambito di responsabilità sanitaria. Con l’instaurazione dell’ATP (ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.), il Presidente del Tribunale nomina un Collegio di consulenti tecnici d’ufficio (CTU), che ha l’incarico di svolgere un’indagine sul caso, per evidenziare gli eventuali profili di responsabilità sanitaria e tentare la conciliazione tra le parti.
Scopo dell’ATP, tra gli altri, è quindi anche quello di snellire il carico di contenzioso presso i Tribunali, favorendo un più rapido accordo tra le parti.
L’accertamento tecnico preventivo in ambito di responsabilità sanitaria, dunque, permette una risoluzione della vertenza in modo più rapido e meno gravoso, sia in termini di tempo sia in termini di spese di giustizia.
È importante sottolineare che, nell’ambito della malasanità, un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti è sempre obbligatorio quale condizione di procedibilità del giudizio di merito. Le parti possono, in alternativa, decidere se ricorrere all’accertamento tecnico preventivo o alla mediazione. I due procedimenti, sono sostanzialmente diversi:
Nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo per malasanità, il CTU svolge un ruolo fondamentale. La perizia tecnica del CTU, infatti, posto che caratterizzata da terzietà (super partes), potrà far piena luce sull’accaduto e, inoltre, in caso di mancata conciliazione tra le parti, potrà essere utilizzata ai fini istruttori nell’eventuale successivo giudizio di merito.
Il Collegio di CTU, nella fattispecie trattata (responsabilità sanitaria), è composto da uno specialista medico legale, nonché da altri specialisti di branca secondo il caso sanitario di cui si verte (infettivologo, neonatologo, ginecologo, ortopedico, ecc.).
Il procedimento di ATP è molto semplice:
Siamo i tuoi migliori alleati nel percorso diretto al giusto risarcimento per il tuo danno da errore medico.
P. IVA 07307310636
© 2022 Studio Legale Scaramuzzo